Firma digitale e commercio in rete
Le iniziative dell'Unione europea
per le regole del commercio elettronico
di Natasha Montanari*
- 02.04.98
Bruxelles. L’espressione "commercio
elettronico" (e-business per gli americani), indica sia l’acquisto
tramite strumenti elettronici di beni materiali, che però devono
essere recapitati fisicamente attraverso i mezzi tradizionali (servizi
postali, corrieri e così via ), sia l’acquisto e la spedizione on-line
di beni e servizi immateriali, come software, informazioni di servizi,
brani musicali.
Dopo essere stato ignorato per anni,
il commercio elettronico incomincia ad attirare sempre di più l’attenzione
del mondo industriale e finanziario e dei consumatori, facendo sorgere
l’esigenza di una specifica regolamentazione.
Le società di ricerche di mercato
specializzate infatti sono concordi nel prevedere la crescita esplosiva
del commercio elettronico, grazie anche alla crescente diffusione di Internet
e alla disponibilità di PC più potenti.
E’ di questi giorni la notizia che l’Organizzazione Mondiale del Commercio ha messo a punto un rapporto che fornisce ai 132 membri una base per realizzare una politica comune su questo nuovo settore. L’esigenza di elaborare un quadro normativo che possa incentivare l’utilizzazione di questo nuovo strumento commerciale è stata avvertita soprattutto a livello comunitario, tanto da spingere la Commissione della Comunità europea a costruire, con raccomandazioni e comunicazioni, una politica comune tra i diversi Stati membri nell’ambito del commercio elettronico.
La Raccomandazione della Commissione
relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati(94/820)
ha lo scopo di proporre un modello, o meglio una base contrattuale
("accordo-tipo europeo per l'EDI") per regolare l’interscambio di dati
in modo di garantire un approccio uniforme per la risoluzione dei problemi
giuridici derivanti dall’uso della EDI (Electronic Data Interchange,
scambio elettronico di dati).
Infatti Il commercio elettronico consiste
in un’applicazione della EDI che consente la conclusione di contratti direttamente
da un elaboratore all' altro, senza l' uso del tradizionale supporto cartaceo,
neppure quale risultato dell’avvenuta transazione fra i due elaboratori.
Trattandosi solo di un modello, l’accordo
può essere adattato a seconda delle necessità soprattutto
nelle ipotesi di incompatibilità con la legge nazionale.
Le disposizioni contenute nella raccomandazione
riguardano:
- la validità (rilevanza giuridicamente
vincolante dell’accordo, una volta sottoscritto dalle parti);
- la formazione del contratto (regola
del ricevimento);
- la sicurezza (verifica dell’origine
e dell’integrità dei dati trasmessi);
- la tutela dei dati personali (applicazione
delle norme in vigore nei paesi da cui o verso cui sono trasmessi i dati);
- l’ammissibilità dei messaggi
come mezzi di prova "nella misura consentita dalle leggi nazionali applicabili";
- la responsabilità (esclusione
della responsabilità per danni speciali, indiretti o consequenziali
derivanti dall’accordo, ma inclusione della responsabilità per le
azioni di terzi rappresentanti dell’utente);
- la risoluzione delle controversie,
con la possibilità delle parti di scegliere tra l’arbitrato e la
clausola di determinazione della giurisdizione.
Nella Comunicazione della Commissionesu Normalizzazione e società globale dell’informazione: l’approccio europeo (COM 96/359) si legge che l’Europa deve giocare un ruolo attivo nell’attività di standardizzazione e, attraverso i vari programmi comunitari di ricerca, deve promuovere "in collaborazione con gli operatori del mercato, o sviluppo e l’applicazione dei dati e degli standard per il commercio elettronico in Europa e nel mondo intero".
I primi elementi della politica europea
per l’uso della cifratura e della firma digitale nel quadro del commercio
elettronico sono descritti in Un’iniziativa europea in materia di commercio
elettronico (COM 97/157).
Lo scopo della iniziativa è
di incoraggiare la crescita e lo sviluppo del commercio elettronico attraverso
quattro elementi chiave:
1. promozione delle tecnologie e delle
infrastrutture necessarie per assicurare la competitività delle
industrie europee nel commercio elettronico e messa a punto di strutture
che provvedano a sistemi di accesso efficienti per gli utilizzatori attuali
e potenziali. Ciò può avvenire con l’effettiva applicazione
di programmi di R&S (Ricerca & Sviluppo) e la realizzazione della
liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni che, attraverso una
consistente diminuzione delle tariffe, incentiverebbe lo sviluppo del commercio
elettronico;
2. creazione di un quadro normativo
coerente e valido in tutta Europa cercando di raggiungere due obiettivi:
a) accrescere la fiducia del consumatore mediante meccanismi di alta tecnologia
come la firma e la certificazione digitale al fine di garantire la non
intercettazione e modificazione delle transazioni; b) assicurare pieno
accesso al mercato unico e scoraggiare iniziative prese solo a livello
nazionale;
3. incoraggiare un ambiente favorevole
per il commercio elettronico, pubblicizzando le opportunità offerte
da questo nuovo strumento tra imprese e consumatori;
4. creazione di una posizione comune
a livello comunitario per assicurare l’effettiva partecipazione dell’Europa
nelle negoziazioni e cooperazioni internazionali.
Proprio con riferimento a quest’ultimo punto, il 25 febbraio 1998 è stato firmato a Bruxelles da più di 100 tra piccole e medie imprese (PMI), società e associazioni, un Memorandum of Understanding (MoU) sull’accesso delle PMI al commercio elettronico, che è stato accolto con soddisfazione dal Commissario europeo M. Bangemann: "Questo è un buon esempio di codice di autoregolamentazione, che incrementerà la fiducia degli utenti nel commercio elettronico. Sono molto soddisfatto nel vedere che un ampio numero di PMI e le relative organizzazioni sono tra i firmatari del MoU".
Il commercio via Internet richiede che il sistema di pagamento elettronico sia sicuro, efficiente e facile da utilizzare. La Commissione chiama a raccolta tutti gli Stati membri affinché possano contribuire ad una migliore definizione normativa dei pagamenti elettronici: Accrescere la fiducia dei consumatori negli strumenti di pagamento elettronici nel mercato unico (COM 97/353). In particolare viene chiesto al legislatore nazionale di:
1. elaborare una normativa quadro sulla
emissione di "denaro elettronico" in modo di assicurarne la validità
e l’efficacia;
2. emanare linee guida sia per gli
emittenti, sia per i titolari di strumenti di pagamento elettronici sulla
trasparenza, responsabilità e modalità di risarcimento;
3. migliorare i sistemi di sicurezza
per evitare l’utilizzazione fraudolenta e la contraffazione degli strumenti
di pagamento elettronici;
4. chiarire l’applicazione delle delle
norme comunitarie sulla concorrenza, in modo di raggiungere l’obiettivo
di bilanciare l’interoperabilità, l’efficienza e un’ampia competizione
in questi settori del mercato.
In attesa di iniziative nazionali, la Commissione pubblica la Raccomandazione relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti (97/489) con la quale:
1. vengono stabilite le obbligazioni
e le responsabilità sia degli emittenti che dei titolari degli strumenti
di pagamento elettronici;
2. sono individuati meccanismi di
risarcimento del danno;
3. sono stabiliti sistemi per assicurare
una maggiore trasparenza delle operazioni.
Il documento Garantire la sicurezza e l’affidabilità nelle comunicazioni elettroniche (COM 97/503) definisce il quadro europeo in materia di firme digitali e di cifratura, strumenti essenziali per fare del commercio via Internet un mezzo più sicuro. Lo scopo di questa comunicazione è di stabilire un primo inventario della attività relative alla firma digitale, soprattutto con riferimento alla standardizzazione.
L’attività dell'Unione europea
nell’ambito del commercio elettronico non si arresta, e anzi diventa sempre
più frenetica. Il 4 febbraio scorso il Commissario europeo per le
telecomunicazioni, Martin Bangemann, ha presentato una Comunicazione
della Commissione sulla globalizzazione della società dell’informazione
e la necessità di rafforzare il coordinamento internazionale (COM
98/50). La Carta internazionale incoraggia la definizione di una politica
internazionale di cooperazione nel settore della comunicazione intesa in
senso globale, in particolare nell’area del commercio elettronico, rispondendo
così all’esigenza di dare una forma coerente alle molte attività
esistenti a livello internazionale.
Ancora, per coinvolgere stati, imprese
e consumatori la Commissione intende organizzare, nel corso del 1998, una
tavola rotonda con la partecipazione di esperti e una conferenza ministeriale
internazionale.
E infine ci sono notizie sulla nuova
direttiva sulla firma digitale: la proposta della Commissione è
alla sua fase finale. Sarà presentata alla conferenza organizzata
dalla Commissione stessa a Copenaghen il 23-24 Aprile.
Questo significa che la proposta di
direttiva dovrebbe essere pubblicata la prossima settimana.
E siamo solo all’inizio.
* Consulente legale, diritto della Comunità europea, Geater & Co - Bruxelles
Nota: per alcuni documenti non sono riportati i link perché non sono ancora disponibili in rete