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SOTTOSCRIZIONE E DOCUMENTO ELETTRONICO:

Un problema che richiede al giurista una mentalità nuova.

di Flavia Lozzi

L'apposizione della sottoscrizione è un gesto che contiene un forte significato simbolico, sufficiente già di per sè a farne comprendere la funzione: dichiarare propria l'esternazione a cui la firma viene apposta. Colui il quale di proprio pugno scrive il suo nome in calce ad una dichiarazione si rende conto della solennità dell'impegno preso perchè sa di lasciare un segno inconfutabile della sua volontà di assumerlo: il foglio su cui ha impresso la sottoscrizione sarà custode di quanto scritto, evidenziando eventuali tentativi di alterazione e sarà testimonianza di fronte a tutti del vincolo contratto in quanto il sottoscrittore difficilmente potrà sottrarsi al riconoscimento della firma come sua.

In questo modo, finchè il documento per antonomasia è stato il documento cartaceo, si è finiti per fondere insieme la funzione della sottoscrizione con le caratteristiche proprie del supporto, le quali giocavano evidentemente in favore della realizzazione della funzione stessa.
Infatti la funzione di rendere riconoscibile la paternità dell'atto trovava le sue garanzie nella qualità del supporto il quale, per essere cartaceo, garantiva:
1) l'inalterabilità del documento e la sua non riproducibilità, logicamente nei limiti della capacità dei periti di scoprire eventuali falsificazioni;
2) la riconoscibilità dell'autore, grazie ai progressi della scienza calligrafica.

Il legame fra sottoscrizione e supporto, fra funzione e garanzie, era diventato così saldo da creare serie difficoltà all'accettazione dell'idea che la funzione della sottoscrizione potesse essere esplicata anche su diversi supporti e con diversi sistemi.

Il problema si è posto con la diffusione della tecnologia informatica, dell'uso degli elaboratori elettronici e, attraverso questi, della produzione di documenti elettronici.
Il documento elettronico è in generale il documento prodotto dall'elaboratore elettronico. Il fatto che ci sia un intermediario fra soggetto dichiarante e dichiarazione non esclude che il primo sia l'autore della seconda: il problema è piuttosto quello di dimostrare questo legame, ossia di reperire il sistema che permetta l'acquisizione di paternità.
Se si volessero riportare nel documento elettronico le stesse modalità utilizzate per quello cartaceo si dovrebbe pensare ad uno strumento che permetta di apporre una sottoscrizione autografa al documento prodotto tramite elaboratore. In effetti uno strumento del genere pure è stato inventato, ed è quello della lavagnetta magnetica collegata al computer.
Ma, pur ripetendo le stesse modalità, il risultato non era lo stesso, e ciò a causa della diversità dei supporti impiegati: il supporto magnetico infatti risulta per sua natura alterabile e, quand'anche non lo sia (es. bande perforate, compact-disc), è sempre e comunque riproducibile (ossia permette comunque di fare collage elettronici).

L'errore però per molto tempo è stato quello di ragionare in questo modo: poichè il supporto informatico è per sua natura manipolabile, non è in grado di dare affidabilità quanto all'imputazione del documento in esso contenuto, quindi non può essere equiparato come valore giuridico al tradizionale documento cartaceo.
L'errore consisteva nel considerare inscindibile la funzione dal supporto e di ritenere la riproducibilità del supporto un ostacolo insuperabile invece che un semplice dato di fatto da tenere in conto nel modellare un nuovo sistema di sottoscrizione che offra le stesse garanzie di quella cartacea.

Nel 1996 finalmente questo problema ha trovato una possibile soluzione grazie alla presentazione da parte dell'A.I.P.A.(Autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione) di una bozza di articolato nella quale si tracciano le linee di quello che sarà il nuovo sistema di sottoscrizione per i documenti elettronici qualora il progetto venga approvato.
La Commissione incaricata ha escogitato un sistema che ha come architrave il contrassegno elettronico (un insieme di indicazioni che permetta l'identificazione dei soggetti utilizzatori) e come pilastri un sistema di criptazione a chiavi asimmetriche e la costituzione di una Autorità pubblica di certificazione. La criptazione a chiavi asimmetriche è un sistema per cui vengono create coppie di chiavi complementari di cui una è strettamente personale del possessore, l'altra invece è conoscibile consultando pubblici registri. Il soggetto che volesse inviare per via telematica un documento contenente ad esempio una proposta contrattuale dovrebbe criptare il testo con la chiave pubblica del destinatario, qualora volesse garantirsi che sarà soltanto lui a leggerlo, e criptare il suo contrassegno con la propria chiave privata, il cui titolo strettamente personale garantirà al destinatario la provenienza dall'effettivo autore; l'introduzione nel testo codificato di una chiave di controllo permetterà inoltre di evidenziare eventuali alterazioni intervenute successivamente, consentendo così di valutare la genuinità del documento pervenuto. L'Autorità di certificazione è nel progetto un organismo pubblico incaricato di sovrintendere alla generazione, gestione e certificazione delle chiavi: dovrebbe quindi completare il sistema fungendo da elemento di garanzia fornito dall'amministrazione dello Stato.

E' giusto riconoscere ai redattori del disegno di legge il merito di essersi elevati al di sopra delle comuni concezioni in materia e di essere riusciti ad ideare un congegno che, tenendo ben fermo l'obiettivo di svolgere la stessa funzione della sottoscrizione tradizionale, trovasse altrove le sue garanzie e si rendesse autonomo dal supporto cartaceo. Il progetto offre dunque al documento elettronico la concreta possibilità di fare quel salto di qualità che lo porterebbe allo stesso livello dei tradizionali documenti cartacei: ciò è tanto più auspicabile che si realizzi presto quanto più la diffusione degli elaboratori -e quindi dei documenti elettronici- aumenta, rendendo perentorio il richiamo del legislatore al dovere di adeguare la realtà giuridica all'evoluzione della realtà sociale.